Intervento del Card. Baldisseri a Campinas. "L’accordo tra la Chiesa e lo Stato in Brasile"
L’ACCORDO TRA LA CHIESA E LO STATO IN BRASILE
Intervento dell'Em.mo Card. Lorenzo Baldisseri
Segretario Generale del Sinodo dei Vescovi
Campinas, 12 novembre 2018
A dieci anni dalla promulgazione dell’Accordo tra la Santa Sede e il Brasile è una grande gioia poter partecipare a questo incontro e condividere alcune riflessioni sul processo che ha portato alla conclusione di quello storico atto. Un processo che ho avuto la grazia di poter vivere come uno dei diretti protagonisti, operando con il solo desiderio di dare alla Chiesa una possibilità ulteriore per realizzare la sua missione evangelizzatrice nell’amata Nazione brasiliana.
Ringrazio dunque i promotori dell’iniziativa, indicando subito che cercherò di svolgere il compito affidatomi attraverso spunti di riflessione di ordine diplomatico e mediante un’analisi giuridica, ma non tralasciando una ricostruzione storica ispirata al metodo del grande Tucidide. Una tale ricostruzione “suonerà forse scabra all’orecchio” ma potrebbe risultare utile per chi voglia “scrutare la verità delle vicende passate” e capire le conseguenze dell’Accordo concluso nel 2008[1].
1. L’analisi delle vicende passate ci obbliga, anzitutto, ad una digressione sulle vicende legate alle relazioni tra Chiesa e Stato in Brasile, relazioni non sempre facili, pur se ricche di frutti e, oserei dire, feconde rispetto all’obiettivo di garantire allo stesso tempo la natura che dello Stato è propria e la libertas Ecclesiae.
È noto che nel periodo coloniale portoghese (1500-1822), in cui vigeva l’applicazione della legislazione della Potenza coloniale, come pure nella fase successiva all’indipendenza, durante il regime monarchico (tra il 1822 e il 1889), il cattolicesimo rimase la religione ufficiale del Paese. In pratica, il Brasile neoindipendente adottò nel proprio ordinamento giuridico la Costituzione Imperiale del 1824 che aveva un carattere nettamente confessionale, formalizzato all’articolo 5° dall’istituto del Padroãdo, ossia il sistema della religione di Stato: “la religione cattolica apostolica romana continuerà ad essere la religione dell’Impero. Tutte le altre religioni verranno consentite con il loro culto domestico o privato, in case a questo destinate, senza alcuna forma esterna di tempio”. Quella stessa normativa assicurava ugualmente la libertà di religione (5° comma dell’articolo 102): “Nessuno può essere perseguitato a causa della sua religione, dal momento in cui rispetti la legge dello Stato e non offenda la morale pubblica”. Venne mantenuto, contemporaneamente (4° comma, articolo 102), così come previsto in Portogallo, il diritto di beneplacito imperiale quanto alla validità o meno nel Paese dei “decreti dei Concili e delle Lettere Apostoliche o qualsiasi altra costituzione ecclesiastica che non si opponessero alla Costituzione”. Per i regalisti, attraverso queste disposizioni si procedeva a cristallizzare lo status quo consentendo alla Chiesa di continuare ad usufruire di una serie di prerogative in maniera esclusiva.
Due anni dopo la promulgazione della Costituzione imperiale si diede formale inizio ai rapporti diplomatici tra il Brasile e la Santa Sede: Monsignor Francisco Correa Vidigal, plenipotenziario inviato a Roma da Dom Pedro I, consegnò le proprie lettere credenziali a Papa Leone XII. Non va dimenticato che la Santa Sede riconobbe l’indipendenza del Brasile solo nell’agosto del 1825, dopo l’analogo passo compiuto dal Portogallo. Monsignor Pedro Ostini, primo Nunzio in America Latina, fu accreditato nel 1829 presso l’Imperatore Pedro I e designato come Delegato Apostolico per tutta l’America Latina[2].
Nonostante questo quadro politico, di fatto ispirato dal reciproco interesse, mai si pensò alla conclusione di un concordato, e cioè di un atto formale attraverso cui definire i rispettivi diritti e obblighi dello Stato e della Chiesa.
Nel 1889, con la proclamazione della Repubblica, il nuovo testo costituzionale consacrò attraverso il Decreto N.119-A, del 7 gennaio 1890, la libertà di culto per tutte le confessioni religiose (art.2) di cui si riconosceva la personalità giuridica. Le medesime disposizioni, poi, procedevano all’estinzione del “Padroãdo” (art.4), come pure proibivano l’intervento dell’autorità federale e degli Stati federati in materia religiosa. In conseguenza di quel Decreto, la Chiesa Cattolica mantenne la personalità giuridica riconosciuta dallo Stato con il termine “Mitra Diocesana”, agendo come istituzione religiosa pubblica in diverse modalità e varie attività.
Fedele al metodo tucidideo mi avvalgo della testimonianza di un giornalista e intellettuale cattolico del tempo per dare contezza all’evoluzione politica nel Paese in quel periodo. Tristào de Athayde, nella sua opera Estudos, afferma: “[...] ciò che volevano fare nel 1891 era proprio dare un forte impulso all’influenza religiosa, non soltanto nella vita politica, ma persino nella formazione dei futuri uomini politici. La mentalità del 1891 era chiaramente antireligiosa. La ‘libertà’ che ebbe la Chiesa e che, senza ombra di dubbio, fu un progresso rispetto alla situazione di servitù in cui viveva precedentemente nell’Impero, non fu un servizio che la Repubblica intendeva prestarle. Se vi fu un miglioramento nel rapporto, esso fu certamente indipendente dalla volontà dei deputati costituenti”7[3]. Si venne dunque a creare un acerbo conflitto tra la realtà sociale e la realtà giuridica; tra i veri sentimenti del popolo brasiliano e la clausola costituzionale che aveva la pretesa di rappresentarli.
Nel trascorso delle decadi si costituì una prassi consuetudinaria che permise alla Chiesa e allo Stato di interagire, pur nel rispetto dei propri ambiti di attribuzione, senza per questo causare maggiori difficoltà nel conseguimento del bene comune della nazione. Con quali risultati? Per più di un secolo si è assicurata, da una parte, la laicità dello Stato e, dall’altra, è stato garantito il libero esercizio delle attività della Chiesa in tutti gli aspetti che sono parte della sua missione di annuncio della Buona Novella.
2. Guardando all’attuale Accordo, di cui celebriamo un decennio di vigenza, non va dimenticato che le premesse possono farsi risalire al 1953, allorché la Conferenza episcopale brasiliana dette inizio a una serie di colloqui finalizzati alla stipulazione di un trattato con il governo, allora guidato dal laburista Vargas. Scopo di tali trattative era la definizione di alcuni aspetti della vita della Chiesa locale che potevano avere risvolti di tipo giuridico. I colloqui non ebbero esito positivo, analogamente a ripetuti tentativi in tal senso portati avanti dalla Conferenza episcopale. Nel 1991 poi, nonostante un quadro politico non particolarmente favorevole, l’episcopato brasiliano decise di dare un respiro più ampio ai propri sforzi promuovendo un’intesa non più a livello locale, ma internazionale. Si trattava cioè di coinvolgere la Santa Sede e lo Stato del Brasile, anziché la Conferenza Episcopale e il Governo nazionale. Al riguardo, vari furono i tentativi tra la Santa Sede e lo Stato brasiliano di iniziare e predisporre un progetto di intesa in grado di sancire uno statuto giuridico organico. Rimasero sempre senza esito per molteplici ragioni, politiche, ideologiche e religiose. Tutto questo andò avanti fino a quando nel 2006, dopo una preparazione di 2 anni (durante il primo quadriennio di presidenza di Luiz Inacio Lula da Silva) hanno avuto inizio dei negoziati diplomatici volti a definire un Accordo bilaterale tra Santa Sede e Brasile. Una trattativa che si è protratta per due anni e che ha registrato il momento di maggiore sintonia durante la Visita di Papa Benedetto XVI al Brasile, in occasione della V Conferenza dell’Episcopato Latino-americano e dei Caraibi, celebrata ad Aparecida (São Paulo) nel maggio 2007. L’incontro del Pontefice con le Autorità brasiliane è stato decisivo per il negoziato, permettendo di sortire l’effetto sperato concretizzatosi con la firma dell’Accordo, il 13 novembre 2008, nella Sala dei Trattati del Palazzo Apostolico in Vaticano, durante la Visita del Presidente brasiliano a Sua Santità. Seguendo quanto previsto dal diritto internazionale per la conclusione dei trattati, l’iter proseguì con l’approvazione dell’Accordo, il 7 ottobre 2009, da parte dei due rami del Parlamento brasiliano (Congresso Nacional) e, quindi con l’entrata in vigore il 12 dicembre dello stesso anno (2009) a seguito dello Scambio degli Strumenti di Ratifica, avvenuto in Vaticano. Un processo complesso, che si è definitivamente chiuso con la promulgazione dell’Accordo mediante il Decreto N.7.107, dell’11 febbraio 2010, pubblicato nel Diario ufficiale dell’Unione[4].
3. Ciascuno di noi solitamente ritiene che l’epoca a lui contemporanea sia quanto mai significativa, anzi la più rilevante nel corso della storia. Il che è logico visto che è l’unica epoca in cui ci è dato di vivere. Pertanto, parlare di svolte storiche può risultare retorico: il loro numero è pari a quello delle generazioni. È comunque un fatto generalmente accettato che il Concilio Vaticano II abbia rappresentato una di tali svolte, come evidenzia l’insegnamento ripreso nella Guadium et spes e che ispira costantemente l’azione della Santa Sede: “La Comunità politica e la Chiesa sono indipendenti e autonome l’una dall’altra nel proprio campo. Ma tutte e due, anche se a titolo diverso, sono a servizio della vocazione personale e sociale degli stessi uomini. Esse svolgeranno questo loro servizio a vantaggio di tutti in maniera tanto più efficace, quanto più coltiveranno una sana collaborazione tra di loro, secondo modalità adatte alle circostanze di luogo e di tempo. L’uomo infatti non è limitato al solo orizzonte temporale, ma, vivendo nella storia umana, conserva integralmente la sua vocazione eterna”[5]. Un approccio da cui sembra evidente che sono le esigenze, le aspirazioni profonde e i diritti della persona che nelle relazioni tra Stato e Chiesa stabiliscono quanto appartiene alla competenza di ambedue le Parti.
La Chiesa, del resto non ha alcuna ambizione terrena, poiché, fedele al mandato ricevuto dal Suo Fondatore mira “a continuare, sotto la guida dello Spirito Paraclito, l’opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità̀, a salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito”. Da questo presupposto si evince che quello concordatario non è come uno strumento estremo a cui ricorrere quando lo Stato non ottempera ai doveri che la sua funzione e qualificazione gli impongono[6].
A dimostrare la consistenza di un tale approccio può concorrere la lettura del Preambolo dell’Accordo del 2008 da cui appare evidente che non si tratta più di definire i limiti fra i poteri dello Stato e della Chiesa con una sorta di actio finium regundorum, quanto piuttosto di trovare elementi, modalità e spazi a servizio della persona, avendo sempre in considerazione la natura propria di ciascuna Istituzione[7]. Infatti, nel Preambolo si afferma che: “Altas Partes contratantes são cada uma na própria ordem, autônomas, independentes, e soberanas e cooperam para a construção de uma sociedade mais justa, pacífica e fraterna”.
L’Accordo resta qualificato da due elementi che sono costitutivi della volontà delle Parti contraenti. Mi riferisco alla libertà e alla cooperazione, da intendere come libera manifestazione delle Parti di dare, ciascuno secondo le proprie competenze, un apporto al raggiungimento di un obiettivo comune: il bene dell’essere umano e della società in cui questi agisce.
Guardando al testo, è facile coglierne una strutturazione organica che non lascia spazio a lacune e interpretazioni limitate. Il menzionato Preambolo, infatti, è seguito da 20 articoli relativi alla presenza della Chiesa cattolica nel Paese, alla sua attività apostolica e alla sua dimensione istituzionale. Si tratta di disposizioni che, fatto salvo il ruolo proprio dello Stato, mostrano il desiderio di creare un’armonica consonanza tra le Parti per il conseguimento del bene comune della società. Del resto il sottotitolo del trattato, “Statuto giuridico della Chiesa Cattolica in Brasile” indica la materia in questione, le cosiddette “materiae mixtae”, come oggi sono intese e reciprocamente riconosciute dalle Parti contraenti, giustificando ragionevolmente l’uso del termine Accordo piuttosto che quello di “Concordato”.
Questa scelta, apparentemente solo terminologica, ha permesso di collocare l’intesa con il Brasile in quella tipologia di “accordi quadro” (framework agreement) conclusi dalla Santa Sede a partire dagli anni ‘80 del XX secolo con l’obiettivo di disciplinare in via generale, pur se specifica, le relazioni con gli Stati, ma consentendo ad ulteriori accordi o protocolli aggiuntivi di regolare successivamente singole materie. In questa linea, l’Accordo con il Brasile auspica o prevede due tipi di sviluppi negoziali: quello di negoziati finalizzati a concludere degli accordi di integrazione (ajustes) attraverso trattati complementari, e quello delle intese (convênios) di esecuzione. In entrambi i casi senza riaprire la negoziazione sull’intero impianto delle materie regolate dall’Accordo. Segue questo orientamento la previsione dell’art. 18 § 1 dell’Accordo che fa riferimento a successive intese per materie specifiche che potranno essere concluse dai Vescovi e da organi del Governo.
4. Alla luce di questi elementi, possiamo senz’altro affermare che l’Accordo su cui stiamo riflettendo si inserisce in quella tendenza alla “strada concordataria” che, attraverso varie vicissitudini, ha visto una crescente attenzione della Santa Sede da ormai quasi un secolo, se si tiene conto della cosiddetta “rinascita dei concordati” promossa da Benedetto XV.
Come è noto, il Brasile con i suoi 173,5 milioni di fedeli cattolici, pari al 75% della popolazione, rappresenta il più grande Paese cattolico al mondo. Annovera 276 circoscrizioni ecclesiastiche, 474 Vescovi, circa 22 mila sacerdoti e 27 mila religiose[8]. Questa digressione statistica serve non solo per configurare la presenza della Chiesa cattolica, nella sua dimensione istituzionale e normativa, ma anche per spiegare l’interesse che ha portato le autorità brasiliane a voler definire un accordo con la Santa Sede. Chi vi parla è stato diretto testimone di come nella fase preparatoria e successivamente in quella negoziale sono state sempre chiare le due finalità che guidano la prassi della Santa Sede in materia di accordi con le autorità civili: la libertas Ecclesiae e la tutela effettiva della libertà religiosa. Dall’altra parte i negoziatori brasiliani hanno ribadito costantemente tre elementi costitutivi ritenuti imprescindibili per la finalizzazione dell’Accordo: l’importanza che il testo preservasse i principi costituzionali di libertà religiosa e non discriminazione sulla base del credo; la necessità che venissero rigorosamente osservati i limiti prescritti dalla Costituzione nello stabilire diritti e doveri per quanto attiene all’attività delle organizzazioni religiose nei vari settori contemplati dal testo; l’imperativo di mantenere la parità di trattamento di tutte le comunità o chiese legalmente presenti in Brasile.
Allo stesso tempo la determinazione di procedere alla conclusione dell’Accordo ha consentito anche una ricognizione coerente delle diverse fonti normative, comprese quelle conseguenti a pronunce giurisprudenziali[9], dell’ordinamento brasiliano sulla materia ecclesiastica. Un dato rilevante che ci permette di affermare che l’Accordo evidenzia la piena armonizzazione tra la normativa canonica e quella del Brasile.
Lo statuto giuridico della Chiesa determinato nel 2008, regolato non più dalle sole disposizioni statali in materia di religione e di culto, ma anche da norme di carattere internazionale, costituisce indubbiamente uno elemento di grande rilevanza giuridica per la presenza e la missione della Chiesa in Brasile. Tale affermazione è stata in seguito suffragata dalla decisione della Conferenza dei Vescovi brasiliani di istituire una Commissione ad hoc per l’esecuzione dell’Accordo, che è in permanente contatto operativo con le rispettive autorità governative. Per altro, non possiamo dimenticare che quest’ultimo è uno dei modi attraverso cui realizzare quel “principio di cooperazione” che percorre tutto l’Accordo e che domanda alla Chiesa di essere attenta a obiettivi che per essere realizzati necessitano di una sinergia permanente con gli organi statali: è il caso della tutela del patrimonio artistico (art. 6), della scuola cattolica (art. 10), degli spazi da destinare a finalità religiose (art. 14).
Stimo utile qui ricordare i temi toccati nell’Accordo per poi rilevarne alcuni con qualche sottolineatura di particolare interesse.
L’articolo 3 si riferisce alla personalità giuridica civile, condizione indispensabile perché la Chiesa sia presente e visibile nella realtà societaria del Brasile. Nel riconoscere “la personalità giuridica della Chiesa Cattolica e di tutte le Istituzioni Ecclesiastiche che possiedono tale personalità in conformità con il diritto canonico”, lo Stato si impegna a dare prevalenza all’ordinamento canonico, qualora e nella misura in cui esso non contrasti con il sistema costituzionale e le leggi brasiliane. Il testo presenta alcuni esempi: “Conferenza Episcopale, Provincie Ecclesiastiche, Arcidiocesi, Diocesi, Prelature Territoriali o Personali, Vicariati e Prefetture Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche, Amministrazioni Apostoliche Personali, Missioni sui iuris, Ordinariato Militare e Ordinariati per i Fedeli di altri Riti, Parrocchie, Istituti di Vita Consacrata e Società di Vita Apostolica”. L’elenco non esaustivo (“tali come”) riprende le diverse strutture e realtà giuridiche previste dall’ordinamento canonico.
Viene riconosciuto il diritto della Chiesa di “creare liberamente, modificare o estinguere tutte le istituzioni ecclesiastiche menzionate al caput di questo articolo”, e parimenti il testo prevede il modo di procedere per il riconoscimento civile della loro personalità giuridica, indicando “l’iscrizione nel rispettivo registro dell’atto di creazione”. Tale riconoscimento si configura come dovuto, poiché è “vietato al potere pubblico negare loro il riconoscimento o il registro dell’atto di creazione, dovendo anche essere registrati tutti i cambiamenti per cui passerà l’atto”. Da parte sua, la Chiesa assume nei confronti dello Stato il dovere di non far dipendere alcuna circoscrizione ecclesiastica da un vescovo la cui sede si trovi in territorio straniero (art. 4).
Come abbiamo avuto modo di constatare dalla breve ricostruzione storica delle relazioni tra la Santa Sede e il Brasile, anche l’Accordo fa sua l’idea che i cinquecento anni di presenza della Chiesa Cattolica rappresentano non soltanto un elemento costitutivo della società, ma soprattutto un ricco “patrimonio storico, artistico e culturale, come anche dei documenti custoditi nei suoi archivi e biblioteche” che ha un valore non soltanto religioso per il Paese. Attraverso l’Accordo la Chiesa si è impegnata ad “agevolarne l’accesso a tutti coloro che desiderino conoscerlo e studiarlo, fatte salve le sue finalità religiose e le esigenze di protezione e tutela degli archivi”. Dal canto suo, lo Stato “riconosce che la finalità propria dei beni ecclesiastici [...] va salvaguardata dall’ordinamento giuridico brasiliano”, mentre s’impegna a cooperare con la Chiesa nella tutela di tale patrimonio e riconosce che la loro finalità propria va assicurata dall’ordinamento giuridico brasiliano (Art. 6).
Sulla stessa linea possiamo includere l’articolo 7 dell’Accordo. Il governo brasiliano, infatti, si impegna a prevedere le misure necessarie “per assicurare la protezione dei luoghi di culto della Chiesa Cattolica e delle sue liturgie, simboli, immagini ed oggetti culturali, contro ogni forma di violazione, di mancanza di rispetto ed uso illegittimo”. L’articolo garantisce altresì alla Chiesa l’incolumità degli edifici o oggetti afferenti al culto cattolico, contro la demolizione, l’occupazione, il trasloco o l’esproprio da parte dello Stato, “osservata la funzione sociale della proprietà e la legislazione”.
Infine, lo Stato si impegna “nella destinazione di spazi a fini religiosi, che dovranno essere previsti negli strumenti di pianificazione urbana da definire nel relativo Piano regolatore” (Art. 14). E anche in questo caso risulta evidente il pieno raccordo tra le finalità dell’ordinamento brasiliano e la missione che della Chiesa è propria, ad iniziare dalle attività di culto o inerenti al culto.
5. Desidererei ora soffermarmi su tre elementi che a distanza di 10 anni si sono confermati come altrettanti esempi per dimostrare la portata innovativa dell’Accordo. Innovazione che consente di proporlo come modello significativo e funzionale per relazioni Chiesa-Stato decisamente orientate a quella sana cooperatio posta a garanzia della salvezza delle anime (salus animarum) e del bene comune della società.
Una prima argomentazione riguarda una delle tematiche classiche oggetto di normativa concordataria. Mi riferisco alle questioni educative declinate nell’insegnamento, nella libertà di scuola e in una più ampia libertà di formazione delle persone e delle coscienze.
Si tratta di ambiti rispetto ai quali è ben nota l’importanza attribuitagli dalla dottrina cristiana e dall’azione della Chiesa. Educazione, attenzione alla iniziazione cristiana dell’infanzia e alla formazione della gioventù vedono coinvolte direttamente le istituzioni ecclesiali, per vocazione e per missione. Tre articoli dell’Accordo trattano direttamente l’educazione. Anzitutto la disponibilità della Chiesa di “mettere le sue istituzioni di insegnamento, a tutti i livelli, a servizio della società, in conformità con i loro fini e con le esigenze dell’ordinamento giuridico brasiliano” (art. 10 §1). Siamo di fronte ad una funzione sociale che è propria delle scuole o Università cattoliche chiamate a concorrere alla concretizzazione di progetti educativi o di programmi di scolarizzazione, formazione e ricerca nel Paese. Una funzione che può essere di supplenza lì dove lo Stato – o gli Stati parte della Nazione federativa – lo richieda in ragione di situazioni in cui esso stesso non è in grado di intervenire.
Lo Stato, a sua volta, attribuisce alla Chiesa “il diritto di costituire ed amministrare Seminari e altri Istituti ecclesiastici di formazione e di cultura” riconoscendo gli “effetti civili degli studi, gradi e titoli” lì ottenuti. Con la sola condizione che il riconoscimento sia regolato dall’ordinamento giuridico brasiliano, “in condizione di parità con gli studi accademici di identica natura” (art. 10, §2). Una previsione che rientra nella più ampia reciprocità prevista negli articoli 9 e 10 dell’Accordo, riguardo al riconoscimento dei titoli accademici (art. 9).
L’art. 11, dedicato all’insegnamento religioso nella scuola primaria e dell’infanzia, presenta una definizione di principio: “La Repubblica Federale del Brasile, in osservanza al diritto alla libertà religiosa, della diversità culturale e della pluralità confessionale della Nazione, rispetta l’importanza dell’insegnamento religioso in vista della formazione integrale della persona”. E il paragrafo primo costituisce propriamente la decisione in parola: “L’insegnamento religioso, cattolico e di altre confessioni religiose, costituisce disciplina degli orari normali delle scuole pubbliche di insegnamento fondamentale, assicurato il rispetto alla diversità culturale religiosa del Brasile, in conformità alla Costituzione e alle altre leggi vigenti, senza qualsiasi forma di discriminazione”.
La novità in questo articolo è nel fatto che per la prima volta nella normativa pattizia bilaterale tra la Santa Sede ed altri soggetti di diritto internazionale, si prevede l’insegnamento della religione cattolica a fianco di quello di altre confessioni religiose. Si tutelano cioè anche i diritti di altri enti e realtà religiose, facendo prevalere il diritto alla libertà di religione nella sua portata ampia e generale pur all’interno di un testo pattizio che per sua natura dovrebbe limitarsi a garantire i soli interessi delle Parti contraenti.
È da osservare che tali disposizioni, già esistenti sia nella Costituzione brasiliana che nella Legge delle Direttive e Basi dell’Educazione, in realtà sono poste in atto da pochissimi Stati della Nazione federativa. Non si tratta solo di un modo per dare coerente attuazione a quel principio del pluralismo in materia religiosa regolato costituzionalmente dall’art. 210 § 1 che prevede nella scuola dell’obbligo un “insegnamento religioso”. Né può bastare il riferimento al pluralismo religioso che è uno dei caratteri che segna la società brasiliana. Nel profilo sostanziale, invece, va tenuto conto che è proprio dell’azione internazionale della Santa Sede a difesa della libertà di religione l’attenzione verso il diritto di ogni credente, a prescindere dalla sua appartenenza confessionale, di poter liberamente esprimere la propria fede o ad essa formarsi anche mediante l’insegnamento religioso nei curricula scolastici[10]. Pone allora una evidente sorpresa dover costatare che nonostante la chiarezza del testo dell’Accordo la polemica sollevata circa il carattere “cattolico” dell’insegnamento nelle scuole pubbliche che ha provocato il ricorso della Procura Generale della Repubblica al Supremo Tribunale Federale, per una presunta incostituzionalità di questa previsione contenuta nell’Accordo; appello recentemente superato.
Sempre sulle tematiche classiche della prassi concordataria si inserisce il contenuto dell’art. 12 relativo alla validità civile dei matrimoni celebrati secondo la forma canonica: “Il matrimonio celebrato in conformità alle leggi canoniche, che rispetti anche le esigenze stabilite dal diritto brasiliano per contrarre il matrimonio, produce effetti civili, adatto che venga registrato nel registro proprio, producendo effetti a partire dalla data della sua celebrazione”. Tale norma, da molto attuata in Brasile, corrisponde alle disposizioni della Costituzione Federale e del Codice Civile.
Un elemento di novità è quanto disposto nel paragrafo 1 di questo articolo, circa la validità delle sentenze canoniche di dichiarazione di nullità matrimoniale. Tale disposizione, per la prima volta applicata alle sentenze canoniche dei Tribunali ecclesiastici brasiliani, è prevista nella Costituzione Federale (se ne tratta all’art. 105), che attribuisce al Supremo Tribunale di Giustizia il compito di “omologare sentenze straniere”. Lo stesso Supremo Tribunale, nel 2005, ha stabilito le condizioni per questa omologazione: che le sentenze siano emesse da un’autorità competente; che le parti siano state legalmente citate e l’eventuale assenza giuridicamente comprovata; che si osservi l’istituto della cosa giudicata; che sia autenticata dal Console brasiliano di competenza e accompagnata da traduzione officiale in lingua portoghese.
La terminologia, che risulta nuova rispetto alla prassi concordataria, è invece tipica dell’ordinamento giuridico brasiliano e si riferisce alle previsioni dell’art. 102, 1, h) della Costituzione. Mediante la procedura di omologazione, infatti, viene attribuita efficacia giuridica nello Stato alla sentenza pronunciata da un tribunale ecclesiastico, rendendola esecutiva mediante un procedimento che si svolge dinanzi al Supremo Tribunale di Giustizia. A chiedere l’omologazione possono essere ambedue i coniugi o anche uno solo parte del procedimento di nullità intentato presso i tribunali ecclesiastici.
L’avvio del procedimento da parte del Supremo Tribunale Federale richiede alcuni presupposti processuali: in primo luogo, l’esistenza di due conformi decisioni giudiziali (di primo grado e del tribunale di seconda istanza) dichiarative della nullità del matrimonio e il rilascio da parte del Supremo tribunale della Segnatura Apostolica del cosiddetto exequatur,[11] cioè del decreto attestante la esecutività, conformemente all’ordinamento canonico, della sentenza di nullità[12]. Da parte della giurisdizione brasiliana la verifica della sentenza ecclesiastica segue le disposizioni enunciate dall’art. 15 della Legge introduttiva al Codice Civile e dalla Risoluzione n. 9 del 4 maggio 2005 con la quale il Presidente del Supremo Tribunale di Giustizia dava esecuzione alla Modifica Costituzionale n. 45 del 2004, che prevede tra l’altro le competenze aggiuntive a quella esercitata dal medesimo Tribunale.
Va inoltre osservato che il contenuto dell’art. 12 dell’Accordo non può essere limitato alla omologazione di sentenze di nullità matrimoniale, ma si allarga necessariamente anche alle altre tipologie di decisioni che l’ordinamento canonico prevede circa il vincolo matrimoniale come i decreti di scioglimento di matrimoni “in favorem fidei” emanate dalla Congregazione per la Dottrina della Fede; o i rescritti di dispensa dal matrimonio rato e non consumato di competenza dell’apposito Ufficio istituito presso la Rota Romana il 30 agosto 2011 dal MP. Quaerit semper di Benedetto XVI.
Infine, costituisce peculiarità dell’Accordo la regolazione della situazione specifica dei ministri sacri e di coloro che, secondo le previsioni dell’ordinamento proprio della Chiesa, hanno uno status speciale. Mi riferisco ai religiosi e ai ministri laici vari.
L’art. 13 dell’Accordo così recita: “È assicurato il segreto dell’ufficio sacerdotale, specialmente quello della confessione sacramentale”. Si può notare come l’Accordo riconosca oltre al segreto della confessione, anche quello “professionale” in quanto parte integrante dell’esercizio del ministero sacerdotale.
Importante è poi la normativa prevista dall’art. 16 che, a partire dal riconoscimento civile del “carattere peculiare e benemerito della Chiesa Cattolica”, stabilisce che “il vincolo tra i ministri ordinati o fedeli consacrati mediante voti e le Diocesi o Istituti religiosi o equiparati, è di carattere religioso e, pertanto, osservato il disposto nella legislazione lavorativa brasiliana, non genera, di per sé, vincolo di impiego, a meno che sia provato a una diversa attività dell’istituzione ecclesiastica” (art. 16. I). Qui la questione è chiara sia nel contenuto della disposizione che nella formulazione, al punto tale che desta qualche perplessità l’indirizzo assunto da alcuni recenti pronunciamenti giudiziari volti a non riconoscerne chiarezza e riserva di applicazione.
La seconda parte del medesimo articolo, prevede come attività di volontariato quelle iniziative “di indole apostolica, pastorale, liturgica, catechistica, assistenziale, di promozione umana e simili”, portate avanti anche da laici, purché sia “osservato quanto disposto nella legislazione lavorativa brasiliana” (art. 16, II).
Un’analisi approfondita evidenzia che l’articolo 16 affronta e regola due temi: il vincolo d’impiego tra l’Ordinario e il sacerdote o il diacono, e tra il Superiore religioso e il membro dell’istituto; e il volontariato nelle varie attività della Chiesa. Riguardo al primo punto è da dire che si tratta di un tema che a dieci anni continua ad essere di attualità. E questo considerato anche i recenti gravi fatti che hanno coinvolto in varie nazioni sacerdoti, religiosi e vescovi per i delitti di pedofilia, con conseguenze spirituali, penali e civili, che stanno continuando a minare la credibilità della Chiesa.
L’incipit dell’articolo annuncia subito che l’oggetto in questione riguarda un’entità particolare, la Chiesa, la cui attività ha un peculiare carattere religioso e di azione sociale, e dunque diverso da quello esercitato dalle strutture statali o comunque della società civile. Ne consegue che anche le istituzioni ecclesiali sono in funzione del carattere peculiare che della Chiesa è proprio. Quanto al rapporto di lavoro tra l’istituzione ecclesiale e i suoi membri, sia ecclesiastici che religiosi o equiparati, l’art. 16 apre un orizzonte nuovo, non tanto perché è sconosciuto, ma perché non è stato mai utilizzato come norma generale sia da parte degli Stati che nel diritto della Chiesa. In Brasile, solo nei casi di contenziosi e quindi nei processi, il tema è venuto alla luce. Aggiungo che le sentenze emanate sulla questione hanno aiutato a formulare il contenuto dell’articolo, rispettando il dettato costituzionale e più ampiamente l’ordinamento giuridico nazionale.
Il vincolo d’impiego dei membri che appartengono alla Chiesa e alle sue istituzioni si trova ad essere regolato dalle norme canoniche e pertanto in sede civile la Chiesa non ha responsabilità contrattuale nei rapporti di lavoro come pure nelle forme di collaborazione volontaria instaurati all’interno delle istituzioni ecclesiastiche. A prevalere sul “vincolo di impiego” e quindi sulla prestazione patrimoniale che è tipica del rapporto di lavoro in sede civile, è il riferimento al “carattere religioso” della relazione tra l’istituzione ecclesiastica e i diversi christifideles che in essa operano. Il carattere religioso dell’impiego è dunque prevalente poiché si riconosce che le istituzioni della Chiesa non hanno un carattere commerciale o sono finalizzate alle attività economiche, a meno che tali connotazioni non risultino snaturate (desvirtuamento). Solo allora si potrà costituire un normale rapporto di lavoro tra le parti.
Analogamente è dato di applicare le stesse considerazioni alla prestazione di lavoro volontario che l’Accordo al paragrafo 2 del medesimo art. 16 individua in attività di natura “apostolica, pastorale, liturgica, catechetica, assistenziale, di promozione umana e similare”.
Mi siano consentite due considerazioni su questo aspetto. La prima è che l’Accordo resta il primo atto, per altro di carattere internazionale, a cogliere l’esigenza di una regolazione della materia, diventando così anche un possibile riferimento per altre situazioni in cui sia necessario o auspicabile regolare questo tipo di rapporto. La seconda, che trae spunto dall’eccellente scritto di Yves Gandra Martins Filho[13] è che il rapporto di impiego negli enti appartenenti alla Chiesa in Brasile è regolato dall’ordinamento canonico, in una forma che resta esclusiva, pur mantenendo i suoi legami con una consolidata giurisprudenza nazionale in materia.
Il Codice di Diritto Canonico, quanto all’adeguata remunerazione dei chierici, prevede al can 281 §1: “Ai chierici, in quanto si dedicano al ministero ecclesiastico, spetta una remunerazione adeguata alla loro condizione, tenendo presente sia la natura dell’ufficio, sia le circostanze di luogo e di tempo, perché con essa possano provvedere alle necessità della propria vita e alla giusta retribuzione di chi è al loro servizio”. Circa l’assistenza sociale il § 2 stabilisce: “Così pure occorre fare in modo che usufruiscano della previdenza sociale con cui sia possibile provvedere convenientemente alle loro necessità in caso di malattia, di invalidità o di vecchiaia”. Per i diaconi coniugati il § 3 stabilisce: “I diaconi coniugati, che si dedicano a tempo pieno al ministero ecclesiastico, siano remunerati in modo che siano in grado di provvedere al loro proprio sostentamento e a quello della loro famiglia; coloro poi che ricevono una remunerazione per la professione civile che esercitano o hanno esercitato, provvedano ai loro bisogni e a quelli della propria famiglia con redditi provenienti da tale remunerazione”.
Per i membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, il can. 670 dice: “L’istituto ha il dovere di procurare ai suoi membri quanto, a norma delle costituzioni, è necessario per realizzare il fine della propria vocazione”. L’estrema sintesi di questa disposizione risponde esattamente alla forma di vita propria degli istituti di vita consacrata, scelta liberamente da ciascuno dei suoi membri e riconosciuta dalla Chiesa.
Si tratta, come è evidente, di norme in piena sintonia con il diritto della persona ad una retribuzione per l’attività prestata (“dignus est operarius mercede sua” Lc, 10,7), così come affermato e riconosciuto nelle convenzioni internazionali e nelle legislazioni nazionali.
6. Un Accordo, dunque, che offre tanti spunti di riflessione per i contenuti e le modalità con cui affronta gli obiettivi che vuole perseguire e gli istituti che è chiamato a regolamentare. È quanto dimostra il contenuto dell’art. 18 § 1, che lascia a successivi protocolli aggiuntivi il compito di affrontare aspetti specifici, prevedendo la possibilità di future intese che l’Episcopato locale potrà negoziare con le Autorità di governo.
La sua attuazione avrà certamente sviluppi per la vita della Chiesa e per quella della Comunità politica, ma sarà soggetta a interpretazioni, nei vari livelli. Sono tutti aspetti che, se non guidati dalla coerenza, che della scienza giuridica è propria e non sorretti da una sapiente gestione delle relazioni Stato-Chiesa, rischiano di andare oltre la leale cooperazione e così compromettere il bene comune della Nazione. Quei due capisaldi irrinunciabili ai quali nel 2008, Brasile e Santa Sede, hanno ispirato e legato l’intesa raggiunta.
[1] Tucidide, Storie, Libro 1, par. 21.
[2]Malaquias Junior Moacyr, Acta diei academici: La storia dei patti tra la Santa Sede e il Brasile, in Antonianum, LXXXVI (2011/III), pp. 519-529.
[3] Ibid.
[4] Cf. Sezione 1, 12.2.2010, p.6.
[5] Concilio Vaticano II, Gaudium et spes, 76.
[6] Mi permetto di rinviare in tale senso a F. Cavagnis, Institutiones Iuris Publici Ecclesiastici, vol. I, 3a ed. Desclée, Roma s/d (1862 ca), p. 394
[7] V. Tozzi, Patto e diversità di fini tra Stato e confessioni religiose, in Quaderni di Politica Ecclesiastica, 1972/4, pp. 172-176
[8] Secretaria Status Rationarium Generale Ecclesiae, Annuarium Statisticum Ecclesiae 2016, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2018, p.95.
[9] In particolare si tratta del riconoscimento della personalità giuridica degli enti ecclesiastici (Accordo, art. 3) o delle esenzioni fiscali e delle immunità tributarie per attività di tipo filantropico (Accordo, artt. 5, 7 e 15), già oggetto di decisioni giudiziarie nei diversi livelli della giurisdizione brasiliana.
[10] Per un articolato riferimento alla visione della Chiesa e ai contenuti dell’azione internazionale della Santa Sede circa il diritto alla libertà di religione si veda Giovanni Paolo II, Messaggio ai Capi di Stato dei Paesi firmatari l’Atto Finale di Helsinki, 1º settembre 1980.
[11] Cf. E. Giarnieri, Il Decreto di esecutività della Segnatura Apostolica, in B. De Filippis (a cura di) Nullità dei matrimoni e tribunali ecclesiastici. Giudizi di delibazione e conseguenze sui processi di separazione e divorzio, Padova 2010, pp. 153-176.
[12] Per più ampi riferimenti si rinvia a Oliveira, M. R. de, La lettera circolare del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e l’art. 12, § 1º dell’Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Federativa del Brasile, in Antonianum, LXXXVI (2011/III), pp. 561-584.
[13] Cf. Yves Gandra Martins Filho-Lorenzo Baldisseri, Acordo Brasil-Santa Sé Comentado, ed. LTR, Sao Paulo, 2011, p. 365 ss.


